Descrizione
Il Sindaco, visti gli articoli 34, 35 e 36 del D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, notifica
1. I giovani legalmente domiciliati in questo Comune, nati tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2009 sono obbligati a presentare, entro il mese corrente, a questo ufficio, domanda per la loro iscrizione nelle liste di leva. Ove tale domanda non sia fatta personalmente dai giovani anzidetti, hanno l’obbligo di farla i genitori o i tutori.
2. Agli effetti di cui sopra, sono considerati legalmente domiciliati nel Comune:
a) i giovani dei quali il padre, o in mancanza del padre la madre o il tutore, abbia domicilio nel Comune, anche se essi dimorino altrove, siano in servizio militare, assenti, espatriati, emancipati, detenuti o figli di un espatriato, o di un militare in effettivo servizio o prigioniero di guerra che abbia avuto l’ultimo domicilio nel Comune;
b) i giovani ammogliati, il cui padre, o, in mancanza del padre, la madre, abbia domicilio nel Comune, salvoché giustifichino di avere legale domicilio in altro Comune;
c) i giovani ammogliati domiciliati nel Comune sebbene il padre, o, in mancanza di questo, la madre, abbia altrove domicilio;
d) i giovani nati, domiciliati, o dimoranti nel Comune, che siano privi di padre, madre e tutore;
e) i giovani nati o residenti nel Comune che, non trovandosi compresi in alcuno dei casi precedenti, non giustifichino la loro iscrizione in altro Comune;
f) i giovani stranieri, anche se tali di origine, naturalizzati o no residenti nel Comune.
E’ considerato domicilio legale del giovane nato e dimorante all’estero il Comune dove egli o la sua famiglia furono da ultimi domiciliati nel territorio della Repubblica; ovvero, quando ciò non sia possibile precisare, il Comune designato dallo stesso giovane; ovvero, in mancanza di siffatta designazione, il Comune di Roma.
3. Saranno iscritti d’ufficio i giovani domiciliati nel Comune la cui data di nascita non possa accertarsi con documenti autentici e che siano reputati notoriamente di età che li renda soggetti alla leva. Parimenti saranno iscritti i giovani che, per età presunta, si presenteranno spontaneamente all’iscrizione o vi saranno dichiarati soggetti dal padre, dalla madre o dal tutore.
Essi saranno cancellati dalla lista di leva se, prima della loro incorporazione, risulteranno di età minore di quella presunta.
Per informazioni rivolgersi presso l'ufficio comunale di leva - via Palazzo di Città n. 8 – 1° piano.
Susa, 1° gennaio 2026
Il Sindaco
Pier Giuseppe Genovese
1. I giovani legalmente domiciliati in questo Comune, nati tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2009 sono obbligati a presentare, entro il mese corrente, a questo ufficio, domanda per la loro iscrizione nelle liste di leva. Ove tale domanda non sia fatta personalmente dai giovani anzidetti, hanno l’obbligo di farla i genitori o i tutori.
2. Agli effetti di cui sopra, sono considerati legalmente domiciliati nel Comune:
a) i giovani dei quali il padre, o in mancanza del padre la madre o il tutore, abbia domicilio nel Comune, anche se essi dimorino altrove, siano in servizio militare, assenti, espatriati, emancipati, detenuti o figli di un espatriato, o di un militare in effettivo servizio o prigioniero di guerra che abbia avuto l’ultimo domicilio nel Comune;
b) i giovani ammogliati, il cui padre, o, in mancanza del padre, la madre, abbia domicilio nel Comune, salvoché giustifichino di avere legale domicilio in altro Comune;
c) i giovani ammogliati domiciliati nel Comune sebbene il padre, o, in mancanza di questo, la madre, abbia altrove domicilio;
d) i giovani nati, domiciliati, o dimoranti nel Comune, che siano privi di padre, madre e tutore;
e) i giovani nati o residenti nel Comune che, non trovandosi compresi in alcuno dei casi precedenti, non giustifichino la loro iscrizione in altro Comune;
f) i giovani stranieri, anche se tali di origine, naturalizzati o no residenti nel Comune.
E’ considerato domicilio legale del giovane nato e dimorante all’estero il Comune dove egli o la sua famiglia furono da ultimi domiciliati nel territorio della Repubblica; ovvero, quando ciò non sia possibile precisare, il Comune designato dallo stesso giovane; ovvero, in mancanza di siffatta designazione, il Comune di Roma.
3. Saranno iscritti d’ufficio i giovani domiciliati nel Comune la cui data di nascita non possa accertarsi con documenti autentici e che siano reputati notoriamente di età che li renda soggetti alla leva. Parimenti saranno iscritti i giovani che, per età presunta, si presenteranno spontaneamente all’iscrizione o vi saranno dichiarati soggetti dal padre, dalla madre o dal tutore.
Essi saranno cancellati dalla lista di leva se, prima della loro incorporazione, risulteranno di età minore di quella presunta.
Per informazioni rivolgersi presso l'ufficio comunale di leva - via Palazzo di Città n. 8 – 1° piano.
Susa, 1° gennaio 2026
Il Sindaco
Pier Giuseppe Genovese
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Last edit: 22/12/2025 10:36:09