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Festival dell’Alta Felicità. Divieto temporaneo di vendita per asporto e di detenzione in luogo pubblico o aperto al pubblico di bevande in bottiglie

Festival dell’Alta Felicità. Divieto temporaneo di vendita per asporto e di detenzione in luogo pubblico o aperto al pubblico di bevande in bottiglie di vetro e lattine, nonché di bevande alcoliche superiori a 21 gradi, su tutto il territorio...
Data:

22 July 2026

Tempo di lettura:

2 min

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Descrizione

Festival dell’Alta Felicità. Divieto temporaneo di vendita per asporto e di detenzione in luogo pubblico o aperto al pubblico di bevande in bottiglie di vetro e lattine, nonché di bevande alcoliche superiori a 21 gradi, su tutto il territorio comunale, dalle ore 01.00 di venerdì 24 luglio 2026 alle ore 24.00 di domenica 26 luglio 2026.

Dalle ore 01.00 di venerdì 24 luglio 2026 alle ore 24.00 di domenica 26 luglio 2026, su tutto il
territorio comunale di Susa:
- il divieto di vendita per asporto di qualsiasi bevanda, alcolica e non alcolica, contenuta in
bottiglie di vetro, contenitori di vetro o lattine;
- il divieto di detenzione, in luogo pubblico o aperto al pubblico, di qualsiasi bevanda, alcolica
e non alcolica, contenuta in bottiglie di vetro, contenitori di vetro o lattine;
- il divieto di somministrazione e di vendita per asporto di bevande alcoliche aventi gradazione
superiore a 21 gradi, in qualsiasi contenitore;
- il divieto di detenzione, in luogo pubblico o aperto al pubblico, di bevande alcoliche aventi
gradazione superiore a 21 gradi, in qualsiasi contenitore;
- il divieto di erogazione, mediante distributori automatici, di bevande in bottiglie di vetro,
contenitori di vetro o lattine, nonché di bevande alcoliche aventi gradazione superiore a 21
gradi.

I divieti di vendita ed erogazione si applicano a pubblici esercizi, esercizi commerciali, attività
artigianali alimentari, operatori del commercio su area pubblica, attività temporanee di vendita o
somministrazione, circoli, associazioni, distributori automatici e a ogni altro soggetto che venda o
somministri bevande al pubblico nel periodo indicato.

Il divieto di detenzione si applica a chiunque si trovi, nel periodo indicato, in luogo pubblico o
aperto al pubblico del territorio comunale.

Resta consentita la somministrazione assistita all’interno dei locali e dei dehors regolarmente
autorizzati, purché non comporti la consegna al cliente, per l’asporto o per il consumo su area
pubblica al di fuori dell’area di somministrazione, di bottiglie di vetro, contenitori di vetro o lattine, fermo restando il divieto di somministrazione, di vendita per asporto e di detenzione in luogo pubblico o aperto al pubblico di bevande alcoliche superiori a 21 gradi.

Avverte che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010, oppure, in alternativa, ricorso straordinario ai sensi del Capo III del D.P.R. n. 1199/1971, da proporsi entro 120 giorni.

Il testo integrale dell'Ordinanza emessa in data 21/07/2026 è disponibile in questa pagina.

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Last edit: 22/07/2026 11:13:05

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