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Riconoscimento dei figli

Prericonoscimento e riconoscimento di un figlio da parte dei genitori.

  • Servizio attivo

A chi è rivolto

PRERICONOSCIMENTO
La dichiarazione può essere resa dalla sola madre o da entrambi i genitori. 
Non è previsto il prericonoscimento da parte del solo padre, in quanto è sempre necessario l’assenso materno, e in ogni caso i dichiaranti devono aver compiuto 16 anni.

RICONOSCIMENTO SUCCESSIVO ALLA NASCITA
La dichiarazione deve essere resa dal genitore che non ha effettuato il riconoscimento al momento della nascita, previo consenso del genitore che ha riconosciuto il figlio. Nel caso in cui il figlio abbia più di 14 anni, è necessario anche il suo consenso.

Descrizione

PRERICONOSCIMENTO
I genitori non coniugati possono riconoscere il proprio figlio prima della nascita, con apposita dichiarazione avanti all’Ufficiale dello Stato Civile.
Questa dichiarazione, detta “prericonoscimento”, non è obbligatoria e non sostituisce la dichiarazione di nascita, che è l’atto con il quale vengono ufficialmente attribuiti il nome e il cognome al nuovo nato.
Nel caso in cui i genitori non coniugati abbiano fatto l’atto di prericonoscimento, la dichiarazione di nascita può essere resa da un solo genitore: è pertanto utile farlo nel caso in cui il padre non sarà presente nel periodo della nascita. Al nascituro, al momento della dichiarazione può essere attribuito solo il cognome, mentre il nome verrà attribuito al momento della dichiarazione di nascita, e sull'atto redatto dall'ufficiale di stato civile o dal notaio verranno riportati i dati dei soli genitori.
La morte del nascituro prima del parto comporta la nullità della dichiarazione prestata in precedenza.

RICONOSCIMENTO SUCCESSIVO ALLA NASCITA
Il riconoscimento successivo alla nascita può essere fatto con atto innanzi ad un qualsiasi ufficiale dello Stato Civile dal genitore che non ha riconosciuto il figlio al momento della nascita.

Come fare

L’atto di prericonoscimento può essere fatto durante tutta la gestazione.
Il riconoscimento è successivo alla formazione dell'atto di nascita del figlio/a riconosciuto solo da un genitore. 

Cosa serve

PRERICONOSCIMENTO
I documenti necessari per effettuare il prericonoscimento sono:
  • documenti d’identità validi;
  • certificato medico attestante lo stato di gravidanza, i mesi di gestazione e la data presunta del parto (da consegnare in originale al momento della dichiarazione).
I cittadini stranieri devono inoltre allegare:
  • attestazione di capacità al prericonoscimento rilasciata dal proprio Consolato o Ambasciata e legalizzata in Prefettura ove previsto;
  • i certificati di nascita con paternità e maternità di entrambi i genitori, tradotti e legalizzati.

RICONOSCIMENTO SUCCESSIVO ALLA NASCITA
Per effettuare il riconoscimento successivo alla nascita è necessario esibire un documento di identità.

I cittadini stranieri devono inoltre allegare:
- l’attestazione di capacità al riconoscimento del genitore che intende riconoscere il figlio, rilasciata dal proprio Consolato o Ambasciata e legalizzata in Prefettura ove previsto, contenente l’indicazione del cognome che compete al minore in seguito al riconoscimento.

Cosa si ottiene

PRERICONOSCIMENTO
La formazione di un atto di riconoscimento prima della nascita nel caso di prericonoscimento. Il pubblico ufficiale che ha redatto l'atto, ne dovrà rilasciare una copia autentica ai dichiaranti che dovrà essere presentata al momento della formazione dell'atto di nascita da uno dei due genitori alla Direzione sanitaria o all'ufficiale dello Stato Civile.

RICONOSCIMENTO SUCCESSIVO ALLA NASCITA
La formazione di un atto che permette di riconoscere il proprio figlio naturale al genitore che non lo ha riconosciuto al momento della nascita.

Tempi e scadenze

La conclusione del procedimento è immediata.

Costi

Il procedimento non prevede alcun pagamento.

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Area Segreteria e Servizi alle Persone

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

RICONOSCIMENTO FIGLI.pdf [.pdf 245,72 Kb - 18/08/2023 - 29/08/2023]

Contatti

Area Segreteria e Servizi alle Persone

Ufficio Anagrafe - Ufficio Elettorale Via Palazzo di Città n. 8
Ufficio Segreteria - Ufficio Scuola Via Palazzo di Città, 39 - Susa

centralino: 0122648301 - segreteria e scuola: 0122648303/306 - demografici: 0122648312/313/321

info@comune.susa.to.it
servizi.demografici@comune.susa.to.it
segreteria@comune.susa.to.it
castello@comune.susa.to.it

Unità organizzativa responsabile

Argomenti

Last edit: 29/08/2023 08:54:27

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