PRERICONOSCIMENTO
I genitori non coniugati possono riconoscere il proprio figlio prima della nascita, con apposita dichiarazione avanti all’Ufficiale dello Stato Civile.
Questa dichiarazione, detta “prericonoscimento”, non è obbligatoria e non sostituisce la dichiarazione di nascita, che è l’atto con il quale vengono ufficialmente attribuiti il nome e il cognome al nuovo nato.
Nel caso in cui i genitori non coniugati abbiano fatto l’atto di prericonoscimento, la dichiarazione di nascita può essere resa da un solo genitore: è pertanto utile farlo nel caso in cui il padre non sarà presente nel periodo della nascita. Al nascituro, al momento della dichiarazione può essere attribuito solo il cognome, mentre il nome verrà attribuito al momento della dichiarazione di nascita, e sull'atto redatto dall'ufficiale di stato civile o dal notaio verranno riportati i dati dei soli genitori.
La morte del nascituro prima del parto comporta la nullità della dichiarazione prestata in precedenza.
RICONOSCIMENTO SUCCESSIVO ALLA NASCITA
Il riconoscimento successivo alla nascita può essere fatto con atto innanzi ad un qualsiasi ufficiale dello Stato Civile dal genitore che non ha riconosciuto il figlio al momento della nascita.