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Divieto temporaneo di vendita per asporto di bevande in bottiglie e contenitori di vetro dalle ore 8:00 alle ore 24:00 di sabato 1 agosto

Divieto temporaneo di vendita per asporto di bevande in bottiglie o contenitori di vetro in occasione della manifestazione denominata “Tavoli sotto le stelle”, prevista per il giorno 1 agosto 2026. Per il giorno sabato 1 agosto 2026, dalle ore...
Data:

31 luglio 2026

Tempo di lettura:

2 min

Tipologia

Avvisi

Descrizione

Divieto temporaneo di vendita per asporto di bevande in bottiglie o contenitori di vetro in occasione della manifestazione denominata “Tavoli sotto le stelle”, prevista per il giorno 1 agosto 2026.

Per il giorno sabato 1 agosto 2026, dalle ore 18.00 alle ore 24.00, nelle aree interessate dalla
manifestazione “Tavoli sotto le stelle”, e in particolare in piazza Trento, piazza De’ Bartolomei, via
Palazzo di Città, piazza Carlo Andrea Rana, via Martiri della Libertà, piazza San Giusto, piazza IV
Novembre, via XX Settembre, via Francesco Rolando e via Roma il divieto di vendita per asporto e di consegna al pubblico di bevande, alcoliche e non alcoliche, in bottiglie o contenitori di vetro. 

Il divieto si applica ai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, agli esercizi
commerciali, alle attività temporanee, alle associazioni e a ogni altro soggetto che effettui vendita o somministrazione nell’area della manifestazione.

Resta consentita la somministrazione assistita all’interno dei pubblici esercizi e dei dehors regolarmente autorizzati, purché non avvenga mediante consegna al cliente di bottiglie o contenitori di vetro destinati all’asporto o al consumo esterno all’esercizio.

Gli operatori interessati dovranno utilizzare, per l’asporto e per il consumo nelle aree pubbliche interessate dalla manifestazione, contenitori alternativi non in vetro.

Si avverte:
- che, salvo che il fatto costituisca reato o sia diversamente sanzionato da specifiche disposizioni di legge, l’inosservanza della presente ordinanza comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative previstedall’art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dal vigente Regolamento comunale di Polizia Urbana.
- che il mancato rispetto delle prescrizioni impartite potrà comportare l’adozione di ulteriori provvedimenti di competenza a tutela della sicurezza, dell’incolumità pubblica e del regolare svolgimento della manifestazione.
- che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione o notificazione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario nei termini e con le modalità di cui al Capo III del D.P.R. n. 1199/1971, entro 120 giorni.

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A cura di

Ultimo aggiornamento pagina: 31/07/2026 10:41:52

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