Gli elettori fisicamente impediti (i ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità), possono esercitare il proprio diritto di voto con l'aiuto di un elettore della propria famiglia, o in mancanza, di un altro elettore scelto come accompagnatore, purché sia iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi comune italiano (Normativa di riferimento: Legge n. 17 del 5 febbraio 2003).
Per gli handicap solo mentali non è previsto l'accompagnamento, nemmeno da parte di un familiare.
Informazioni per l'accompagnatore:
- Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido;
-Sulla tessera elettorale dell'accompagnatore, all'interno di uno degli spazi per la certificazione del voto, è fatta apposita annotazione del Presidente del Seggio nel quale l'elettore di fiducia ha assolto a tale compito scrivendo testualmente: "Accompagnatore" (data, sigla del Presidente), senza apporre il bollo della sezione;
- Il Presidente, prima di consegnare la scheda, deve richiedere la tessera elettorale anche all'accompagnatore dell'elettore impedito, per assicurarsi che egli sia elettore e che non abbia già svolto la funzione di accompagnatore;
- Accertarsi, con apposita domanda, che l'elettore accompagnato abbia liberamente scelto il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome.