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Accesso civico concernente dati e documenti ulteriori
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Accesso civico "generalizzato" (FOIA) (art. 5, comma 2, del D. Lgs n. 33/2013 e decreto legislativo n. 97/2016)
Tale tipologia di accesso civico è stata prevista con la finalità di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico (art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013).
L’accesso civico generalizzato è, quindi, esercitabile relativamente ai dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali già sussiste uno specifico obbligo di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'art. 5 bis d.lgs. n. 33/2013 e dalle Linee Guida ANAC - Delibera n. 1309/2016 adottate ai sensi dell’art. 5bis, comma 6, del d.lgs. 33/2016 .
La richiesta di accesso è gratuita, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dalla P.A. per la riproduzione di dati o documenti su supporti materiali. Le domande non devono essere generiche, ma devono consentire l’individuazione del dato, del documento o dell’informazione per cui si chiede l’accesso.
L’Amministrazione è tenuta a dare riscontro alla richiesta con un provvedimento motivato entro il termine di 30 giorni (termine sospeso in caso di eventuali controinteressati, che hanno tempo 10 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte degli uffici della Città per esprimersi). Si avvisa inoltre che, in presenza di opposizione da parte dei controinteressati, i documenti per i quali è richiesto l’accesso potranno essere forniti decorsi almeno 15 giorni dalla ricezione da parte dei controinteressati della comunicazione della Città di approvazione dell’accesso.
La richiesta di accesso è gratuita, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dalla P.A. per la riproduzione di dati o documenti su supporti materiali. Le domande non devono essere generiche, ma devono consentire l’individuazione del dato, del documento o dell’informazione per cui si chiede l’accesso.
L’Amministrazione è tenuta a dare riscontro alla richiesta con un provvedimento motivato entro il termine di 30 giorni (termine sospeso in caso di eventuali controinteressati, che hanno tempo 10 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte degli uffici della Città per esprimersi). Si avvisa inoltre che, in presenza di opposizione da parte dei controinteressati, i documenti per i quali è richiesto l’accesso potranno essere forniti decorsi almeno 15 giorni dalla ricezione da parte dei controinteressati della comunicazione della Città di approvazione dell’accesso.
In allegato: il modulo di richiesta
Come presentare l’istanza
Utilizzare l’apposito modulo (modello di richiesta accesso civico generalizzato) allegando scansione di un documento d’identità valido ed inviarlo agli indirizzi:
PEC: comune.susa@legalmail.it
E mail: emanuela.pesando@comune.susa.to.it
oppure di persona, presentando all'Ufficio Protocollo del Comune il modello cartaceo, allegando fotocopia di un documento d'identità valido.
PEC: comune.susa@legalmail.it
E mail: emanuela.pesando@comune.susa.to.it
oppure di persona, presentando all'Ufficio Protocollo del Comune il modello cartaceo, allegando fotocopia di un documento d'identità valido.
In caso di diniego totale o parziale dell’accesso (Il rifiuto della PA può essere motivato da diverse ragioni previste all’art 5 bis del D. Lgs. n. 33/2013) o di mancata risposta, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (Segretario Comunale dott. Diego Joannas) che decide entro il termine di 20 giorni (modulo richiesta riesame accesso civico generalizzato). In alternativa può proporre ricorso al TAR entro 30 giorni o al Difensore Civico, che si pronuncia entro 30 giorni.
Dèrniere modification: 24/01/2023 18:15:52
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