Descrizione
L’art. 8, comma 2 della L.R. n. 13/1990 dispone che “Tutti gli scarichi civili devono essere collegati alla pubblica rete fognaria se canalizzabili in meno di 100 metri dall’apposito punto di allacciamento, nei tempi e nei modi stabiliti dall’Autorità competente al controllo, fatte salve eventuali motivate deroghe, anche temporanee, con particolare riferimento agli insediamenti esistenti”.
Il sindaco, pertanto, con l'ordinanza n. 1/2026 ordina a tutti i proprietari di allacciare gli scarichi dei propri fabbricati alla fognatura pubblica collocata nella sede stradale fronteggiante la propria abitazione o l’accesso a strade, traverse e corti private in cui tale abitazione è situata e di eliminare di conseguenza i pozzi neri, i pozzi assorbenti di qualsiasi natura, le fosse settiche di qualsiasi tipo, i piccoli depuratori condominiali, le latrine e gli scarichi di acque reflue di qualsiasi provenienza in qualsiasi recettore, convogliandoli in fognatura pubblica.
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Dèrniere modification: 23/02/2026 13:51:32