Région Piemonte (Ouvre dans un nouvel onglet) Ville métropolitaine de Torino (Ouvre dans un nouvel onglet)

A chi è rivolto

Alle persone coniugate che intendano separarsi. 
In base ai casi, la richiesta di separazione deve essere fatta da:
1) Entrambi i coniugi in caso di separazione Congiunta o consensuale che hanno già concordato le condizioni di separazione;
2) Uno solo dei due coniugi in caso di separazione Giudiziale o contenziosa, oppure quando è richiesta da entrambi ma non è possibile trovare un accordo sulle condizioni. 

É necessaria la presenza di un legale per parte.

Descrizione

Con l'entrata in vigore del D.L. n. 132/2014, convertito con L. n. 162/2014, in alternativa alle procedure giudiziali previste dal codice civile in caso di separazione e dalla legge 898/1970 in caso di divorzio, è possibile per i coniugi che intendano separarsi o divorziare consensualmente, negoziare tra di loro un accordo con l’assistenza di almeno un legale per parte, o se sussistono determinate condizioni, sottoscrivere tra di loro un accordo di separazione o di divorzio innanzi all’ufficiale dello stato civile.
Sia l’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati, sia l’accordo sottoscritto innanzi all’ufficiale dello stato civile, sono equiparati ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Come fare

L’art. 12 della L. n. 162/2014 prevede la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all’ufficiale dello stato civile del Comune, per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.
Competente a ricevere l’accordo è il Comune di:
- celebrazione del matrimonio in forma civile;
- celebrazione del matrimonio in forma religiosa;
- trascrizione del matrimonio celebrato all’estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero);
- residenza di uno dei coniugi.

Cosa serve

In caso di Separazione congiunta o consensuale:
1) Certificato di residenza
2) Stato di famiglia
3) Certificato di matrimonio
4) Non è necessario un avvocato

In caso di Separazione giudiziale o contenziosa:
1) Certificato di residenza
2) Stato di famiglia
2) Certificato di residenza del coniuge chiamato in causa
4) Documentazione a carico Avvocato

Cosa si ottiene

Un atto di separazione. 

Tempi e scadenze

La richiesta può essere presentata in qualsiasi momento.
I tempi di conclusione del procedimento dipendono dalle operazioni del Tribunale al termine delle quali verrà elaborato il provvedimento che attesterà l'avvenuta separazione sotto forma di:
1) verbale d'udienza di comparizione delle parti omologato dal Tribunale, in caso di separazione consensuale;
2) sentenza del Tribunale, in caso di separazione giudiziale.

Costi

Non sono previsti costi ad esclusione dell'onorario degli avvocati in caso di separazione giudiziale o contenziosa. Se però sussiste l'impossibilità di affrontare la spesa per l'assistenza legale è possibile rivolgersi alla Commissione Gratuito Patrocinio, presente in ogni Tribunale, che assegnerà un avvocato d'ufficio.

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Area Segreteria e Servizi alle Persone

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

RICHIESTA DI SEPARAZIONE.pdf [.pdf 233,92 Kb - 01/09/2023]

Contatti

Area Segreteria e Servizi alle Persone

Ufficio Anagrafe - Ufficio Elettorale Via Palazzo di Città n. 8
Ufficio Segreteria - Ufficio Scuola Via Palazzo di Città, 39 - Susa

centralino: 0122648301 - segreteria e scuola: 0122648303/306 - demografici: 0122648312/313/321

info@comune.susa.to.it
servizi.demografici@comune.susa.to.it
segreteria@comune.susa.to.it
castello@comune.susa.to.it

Unità organizzativa responsabile

Argomenti

Dèrniere modification: 01/09/2023 11:53:02

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