Il diritto all'assegno, nei casi di parto, adozione o affidamento preadottivo, spetta alle madri residenti (oppure ai padri, limitatamente ai casi di abbandono del minore da parte della madre o di affidamento esclusivo del minore al padre o in caso di decesso della madre) cittadine italiane, comunitarie o extracomunitarie soggiornanti di lungo periodo in possesso dei requisiti di legge e che non beneficiano del trattamento previdenziale dell'indennità di maternità, o ne beneficiano parzialmente.
L'assegno spetta solo entro determinati limiti di reddito (indicatore della situazione economica equivalente pari a Euro 20.382,90 per i figli nati nell’anno 2025, con riferimento a nuclei familiari con tre componenti).
I richiedenti non devono avere alcuna copertura previdenziale oppure devono averla entro un determinato importo fissato annualmente. Inoltre, non devono essere già beneficiari di altro assegno di maternità INPS ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
La giunta Comunale con delibera n. 31 del 20/04/2021 ha riconosciuto parità di trattamento in materia di assegno di maternità nei confronti delle persone straniere soggiornanti in quanto protette da disposizioni europee che prevedono la parità di trattamento e il divieto di discriminazione.
Pertanto dal 2021 possono presentare domanda anche i cittadini di paesi terzi in possesso di titolo di soggiorno appartenenti a una delle seguenti tipologie:
- cittadino rifugiato politico, i suoi familiari e superstiti (art. 27 del D. Lgs. N. 251/2007, che ha recepito la Direttiva 2004/83/CE (articolo 28), ma anche artt. 2 e 4 Regolamento CE 883/2004);
- cittadino apolide, i suoi familiari e superstiti (artt. 2 e 4 Regolamento CE 883/2004);
- cittadino titolare della protezione sussidiaria (art. 27 del D. Lgs. N.251/2007, che ha recepito la Direttiva 2004/83/CE (articolo 28));
- cittadino che abbia soggiornato legalmente in almeno due Stati membri, i suoi familiari e superstiti (art. 1 Regolamento UE 1231/2010);
- cittadino familiare del cittadino dell’Unione (art. 19 del Dl Lgs. 30/2007, che ha recepito la Direttiva 2004/38/CE (articolo 24);
- cittadino titolare del permesso di soggiorno per famiglia (art. 12 comma 1 lettera e della Direttiva 2011/98/UE, salvo quanto previsto dall’art. 1 comma 1 lettera b del D. Lgs. 40/2014 di attuazione della Direttiva);
- cittadino/lavoratore del Marocco, Tunisia, Algeria e Turchia, ed i suoi familiari in base agli Accordi Euromediterranei;
- cittadino titolare del permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro e i suoi familiari, ad eccezione delle categorie espressamente escluse dal D. Lgs. 40/2014 – art. 12 comma 1 lettera e) della Direttiva 2011/98/UE, salvo quanto previsto dall’articolo 1, comma 1 lettera b) del D. Lgs. 40/2014 di attuazione della Direttiva.