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Presentare domanda per assegno di maternità

Permette di richiedere un contributo economico a seguito della nascita o adozione di un minore.

  • Servizio attivo

A chi è rivolto

Il diritto all'assegno, nei casi di parto, adozione o affidamento preadottivo, spetta alle madri residenti (oppure ai padri, limitatamente ai casi di abbandono del minore da parte della madre o di affidamento esclusivo del minore al padre o in caso di decesso della madre) cittadine italiane, comunitarie o extracomunitarie soggiornanti di lungo periodo in possesso dei requisiti di legge e che non beneficiano del trattamento previdenziale dell'indennità di maternità, o ne beneficiano parzialmente.

L'assegno spetta solo entro determinati limiti di reddito (indicatore della situazione economica equivalente pari a Euro 20.382,90 per i figli nati nell’anno 2025, con riferimento a nuclei familiari con tre componenti).
I richiedenti non devono avere alcuna copertura previdenziale oppure devono averla entro un determinato importo fissato annualmente. Inoltre, non devono essere già beneficiari di altro assegno di maternità INPS ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

La giunta Comunale con delibera n. 31 del 20/04/2021 ha riconosciuto parità di trattamento in materia di assegno di maternità nei confronti delle persone straniere soggiornanti in quanto protette da disposizioni europee che prevedono la parità di trattamento e il divieto di discriminazione.
Pertanto dal 2021 possono presentare domanda anche i cittadini di paesi terzi in possesso di titolo di soggiorno appartenenti a una delle seguenti tipologie:
- cittadino rifugiato politico, i suoi familiari e superstiti (art. 27 del D. Lgs. N. 251/2007, che ha recepito la Direttiva 2004/83/CE (articolo 28), ma anche artt. 2 e 4 Regolamento CE 883/2004);
- cittadino apolide, i suoi familiari e superstiti (artt. 2 e 4 Regolamento CE 883/2004);
- cittadino titolare della protezione sussidiaria (art. 27 del D. Lgs. N.251/2007, che ha recepito la Direttiva 2004/83/CE (articolo 28));
- cittadino che abbia soggiornato legalmente in almeno due Stati membri, i suoi familiari e superstiti (art. 1 Regolamento UE 1231/2010);
- cittadino familiare del cittadino dell’Unione (art. 19 del Dl Lgs. 30/2007, che ha recepito la Direttiva 2004/38/CE (articolo 24);
- cittadino titolare del permesso di soggiorno per famiglia (art. 12 comma 1 lettera e della Direttiva 2011/98/UE, salvo quanto previsto dall’art. 1 comma 1 lettera b del D. Lgs. 40/2014 di attuazione della Direttiva);
- cittadino/lavoratore del Marocco, Tunisia, Algeria e Turchia, ed i suoi familiari in base agli Accordi Euromediterranei;
- cittadino titolare del permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro e i suoi familiari, ad eccezione delle categorie espressamente escluse dal D. Lgs. 40/2014 – art. 12 comma 1 lettera e) della Direttiva 2011/98/UE, salvo quanto previsto dall’articolo 1, comma 1 lettera b) del D. Lgs. 40/2014 di attuazione della Direttiva.

Descrizione

L'assegno di maternità di base, anche detto "assegno di maternità dei comuni", è una prestazione assistenziale concessa dal comune di residenza e pagata dall'INPS (articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 51).

Per beneficiare del servizio è necessario
  1. avere residenza nel Comune in cui si fa richiesta
  2. non avere ottenuto l'assegno di maternità dello Stato
  3. avere un ISEE inferiore alla soglia stabilita per l'anno corrente
  4. inoltrare la richiesta entro 6 mesi dalla nascita del minore
  5. che in caso di affido o adozione il minore abbia un'età fino ai 6 anni o fino ai 17 anni in caso di adozioni o affidamenti internazionali
  6. non ricevere altri contributi per la maternità, o ricevere contributi di importo inferiore a quello dell'assegno di maternità del Comune. In quest'ultimo caso, l'importo già percepito verrà integrato fino al raggiungimento del valore dell'assegno di maternità

Come fare

La procedura si effettua consegnando all'ufficio assistenza il modulo di richiesta e allegando l'attestazione ISEE.

Cosa serve

Per poter inviare la richiesta sono necessari:
  • documento d'identità del beneficiario del servizio
  • permesso di soggiorno per le cittadine extracomunitarie
  • IBAN intestato alla richiedente per l'accredito dell'importo 
  • attestazione ISEE in corso di validità
  • in caso di integrazione di altro contributo, attestazione degli altri contributi ricevuti.

Cosa si ottiene

L'importo dell'assegno è rivalutato ogni anno sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo ISTAT: per gli aventi titolo nell'anno 2025 è pari a Euro 2.037,00 (pari a Euro 407,40 mensili per 5 mensilità).

Tempi e scadenze

La domanda deve essere presentata entro 6 mesi dalla nascita o dalla data di ingresso del minore in famiglia in caso di adozione.
Entro 30 giorni dalla richiesta si riceverà comunicazione dell'esito. 
Successivamente l'INPS provvederà ad erogare l'assegno.

Costi

Non sono previsti costi.

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Area Segreteria e Servizi alle Persone

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

ASSEGNO DI MATERNITÁ.pdf [.pdf 251 Kb - 09/08/2023 - 25/08/2023]

Contatti

Area Segreteria e Servizi alle Persone

Ufficio Anagrafe - Ufficio Elettorale Via Palazzo di Città n. 8
Ufficio Segreteria - Ufficio Scuola Via Palazzo di Città, 39 - Susa

centralino: 0122648301 - segreteria e scuola: 0122648303/306 - demografici: 0122648312/313/321

info@comune.susa.to.it
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Documenti

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Ultimo aggiornamento pagina: 06/05/2025 10:34:38

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